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Gli atti costitutivi di societa', comprese quelle cooperative, che si costituisca entro un decennio dall'entrata in vigore della presente legge con sede nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, e che abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' industriali, sono soggetti alle tasse di registro e ipotecarie nella misura fissa di 200 lire, sempre che il capitale relativo sia destinato all'impianto negli indicati territori di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e al loro esercizio. Il beneficio e' concesso anche nel caso di nuove societa' che si propongano di rilevare stabilimenti per ampliarli, trasformarli o riattivarli.

Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art36 · fonte del testo