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Il beneficio del precedente articolo e' concesso anche per i seguenti atti:
- a)aumenti del capitale, in numerario o beni o crediti, quando gli aumenti siano preordinati al potenziamento dell'attivita' industriale, anche se la ditta siasi costituita prima dell'entrata in vigore della presente legge, purche' abbia sede ed operi nei territori indicati all'art. 18;
- b)l'emissione di obbligazioni che soddisfino alle condizioni indicate nella precedente lettera a) per gli aumenti di capitale;
- c)atti connessi con le obbligazioni di cui sopra e precisamente di consenso all'iscrizione, riduzione, cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle obbligazioni e atti di estinzione di queste; d)atti di trasformazione, fusione, concentrazione di ditte aventi sede e svolgenti la loro attivita' industriale o commerciale nei territori di cui all'art. 18;
- e)atti di normalizzazione delle societa' irregolari o di fatto, purche' stipulati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, e purche' l'esistenza e l'attivita' della societa' nei predetti territori sia comprovata nei modi richiesti dall'art. 42, della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria.
Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
