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Nel decreto Ministeriale di cui al secondo comma dell'art. 37 sono stabilite le condizioni della concessione e il termine entro il quale debbono essere adempiute. Gli interessati decadono di pieno diritto dalla agevolazione e sono tenuti al pagamento delle imposte, tasse e sopratasse, nella misura normale, se entro tre mesi dalla scadenza del termine non comprovino con attestazione del Ministero dell'industria e commercio l'avvenuto adempimento. Gli interessati sono ammessi provvisoriamente alle agevolazioni dietro esibizione agli uffici finanziari di un certificato comprovante l'avvenuta presentazione della istanza di concessione debitamente documentata.
Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
