Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1965 al 16 dicembre 2010. 137 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nei provvedimenti di concessione dei benefici previsti dalla presente legge e nei capitolati di appalto deve essere inserita clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o l'appaltatore di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni n inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di costruzione dell'impianto che in quella del suo esercizio, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie previste dalla presente legge. Le infrazioni al suddetto obbligo e alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato del lavoro ai sensi del decreto di Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono comunicate immediatamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno che indichera' alla Cassa le opportune misure da adottare, lino alla revoca dei benefici stessi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art43 · fonte del testo