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Nei provvedimenti di concessione dei benefici previsti dalla presente legge e nei capitolati di appalto deve essere inserita clausola esplicita determinante obbligo per il beneficiario ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. Le infrazioni al suddetto obbligo ed alle leggi sul lavoro, accertate dall'Ispettorato del lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono comunicate immediatamente alla Cassa per il Mezzogiorno che adottera' misure opportune fino alla revoca del beneficio stesso.
Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 30 giugno 1965
