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Gli enti consorziali, i consorzi, i consigli di valle possono sostituirsi ai singoli Comuni, previo loro consenso, nell'esercizio dei diritti loro concessi dalla presente legge in nome e per conto degli stessi, per provvedere a tutte le pratiche per la progettazione, richiesta di finanziamenti, acquisizioni, garanzie e a quant'altro necessario alla esecuzione dei lavori di cui alla presente legge.

Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-07-29;634~art44 · fonte del testo