Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno puo' ammettere a contributo le spese da sostenersi dai proprietari interessati per promuovere la costruzione degli impianti di adduzione e distribuzione della energia elettrica, occorrenti per gli usi del comprensorio di bonifica o di una notevole parte di esso. Il contributo della Cassa non puo' superare le aliquote previste negli articoli 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e 1 della legge 26 novembre 1955, n. 1124, per le opere di cui alla lettera f) dell'art. 2 dello stesso decreto. Nei casi in cui la Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a costruire a totale suo carico le linee di adduzione, giusta l'art. 9 della legge 9 aprile 1953, n. 297, e' in facolta' dello stesso Ente di promuovere l'impianto di tali linee.
Testo in vigore dal 3 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
