I Comuni e le Province che, non rientrando nelle categorie previste dall'art. 2, non riescono a pareggiare il bilancio, possono essere autorizzati con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo economico mediante l'assunzione di un mutuo ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Testo vigente dal 7 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-27;177~art3 · fonte del testo