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[1]Al ruolo organico dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, approvato, in virtu' dell'art. 2 della legge 25 giugno 1905, n. 270, con regio decreto 22 ottobre 1905, n. 532, sono aggiunti, dal 1 luglio 1906, i posti indicati nella tabella A annessa alla presente legge.

[2]Con la stessa decorrenza il ruolo organico del personale del corpo Reale del genio civile e' stabilito in conformita' alla tabella B, pure annessa alla presente legge.

[3]L'aumento di un decimo dello stipendio ai funzionari del ruolo transitorio di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 marzo 1904, n. 66, sara' fatto per tutti ad ogni quadriennio.

Testo in vigore dal 10 luglio 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-08;304~art1 · fonte del testo

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