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[1]Il secondo capoverso dell'art. 7 della legge 5 luglio 1882, n. 874, modificato dalla legge 15 giugno 1893, n. 291 e' soppresso.

[2]Agli articoli 5, 6 (1° comma) 24, 43, 45 della legge 5 luglio 1882, n. 874 (serie 3ª) modificati dalla legge 15 giugno 1893, n. 294, sono sostituiti i seguenti:

[3]Art. 5. - L'alta sorveglianza sui servizi affidati al corpo Reale del genio civile e' esercitata dal Ministero dei lavori pubblici per mezzo degli ispettori superiori del corpo stesso.

[4]A questo fine sono costituiti per decreto Reale compartimenti d'ispezione a ciascuno dei quali e' preposto un ispettore superiore.

[5]Possono pure essere ordinate ispezioni speciali.

[6]Art. 6 (1° comma). - Presso il Ministero dei lavori pubblici e' costituito un Consiglio superiore dei lavori pubblici con un presidente, tre presidenti di sezione, gli ispettori superiori del genio civile in servizio attivo, gli ispettori superiori tecnici del ruolo di vigilanza dell'ufficio speciale delle ferrovie presso il Ministero (istituto con R. decreto 25 giugno 1905, n. 275) e quattro funzionari tecnici superiori dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, due dei quali in servizio attivo dell'ispettorato centrale nominati con decreto Reale, ogni biennio, in seguito a proposta del comitato d'Amministrazione delle ferrovie stesse.

[7]Art. 24. - Gli ufficiali traslocati al Ministero, compresi gli aiutanti principali e gli archivi ed esclusi gli ispettori, godono, oltre alle indennita' assegnate con leggi speciali agli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato con sede in Roma, la indennita' di cui all'articolo 21, per il primo mese, e per il tempo successivo la meta' dell'indennita' mensile di cui all'articolo 23.

[8]Gli ufficiali chiamati o inviati in temporanea missione presso il Ministero o presso altri uffici del regno, non hanno invece altra indennita' che quella stabilita dall'art. 21.

[9]Art. 43. - Gli ufficiali del genio civile possono con decreto ministeriale essere distaccati temporaneamente a servizio di Provincie, di Comuni, consorzi od altri enti per lo studio e l'esecuzione di opere pubbliche concesse o sussidiate dallo Stato, salve le disposizioni dell'articolo 54.

[10]Detti ufficiali continuano a far del R. corpo del genio civile, conservando ogni diritto di anzianita', di sessenni, di promozioni, di collocamento a riposo, come se prestassero servizio attivo nei lavori dello Stato, ma rimangono fuori ruolo in soprannumero, nel rispettivo grado e classe senza stipendio.

[11]Gli enti al servizio dei quali passano i detti ufficiali devono versare nelle casse dello Stato l'importo delle ritenute ordinarie per pensione nella misura dovuta dagli ufficiali medesimi.

[12]Al cessare dell'incarico il funzionario per riprendere il posto che gli spetta nel ruolo, dovra' attendere che si verifichi la necessaria vacanza.

[13]Art. 45. - Le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44 sono pure applicabili ai funzionari dell'Amministrazione centrale pei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 10 luglio 1906 al 16 dicembre 2009

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