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[1]E' data facolta' al Governo del Re di coordinare in testo unico, sentito il Consiglio di Stato, le varie disposizioni riguardanti l'ordinamento del genio civile contenute nella presente legge ed in quelle del 23 luglio 1881, n. 337, 5 luglio 1882, n. 874, 15 giugno 1893, n. 294, 22 agosto 1895, n. 547, 7 luglio 1902, n. 333, 3 marzo 1904, n. 66, 8 luglio 1904, n. 357.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 8 luglio 1906.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]E. Gianturco. A. Majorana.

[6]Visto, Il guardasigilli: Gallo.

Testo in vigore dal 10 luglio 1906 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1906-07-08;304~art7 · fonte del testo

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