Gli alloggi popolari costruiti ai sensi del precedente articolo 4 sono assegnati, con diritto di priorita', alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare, purche' siano residenti, da non meno di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella zona da risanare, e debbano essere trasferite in dipendenza dell'attuazione del risanamento.

Testo vigente dal 28 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-23;1844~art6 · fonte su Normattiva