Per l'esecuzione di opere stradali, idriche e di fognatura nella citta' di Bari, il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a concedere sui limiti di impegno dell'esercizio 1962-63 e per quelli che saranno disposti negli esercizi 1963-64 e 1964-65 per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 559, e successive modificazioni, contributi fino alla somma complessiva di lire 100 milioni, in ragione di 10 milioni nell'esercizio 1962-63 e di 45 milioni in ciascuno degli esercizi 1963-64, 1964-65. Le opere predette sono ammesse ai benefici previsti per il Mezzogiorno dalla legge 29 luglio 1957, n. 634.

Testo vigente dal 28 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1962-12-23;1844~art7 · fonte su Normattiva