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Meta' degli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa sara' assegnata in proprieta' e meta' sara' destinata alla locazione. I criteri di preferenza per l'assegnazione, sia in proprieta' che in locazione, saranno stabiliti dal regolamento. I lavoratori, che abbiano pagata almeno una mensilita' di contributo, possono, nel termine che per ciascun anno sara' fissato dal Comitato, prenotarsi presso l'I.N.A.-Casa per l'assegnazione di un alloggio in proprieta' a norma dell'art. 14. Annualmente si provvedera' altresi' all'assegnazione degli alloggi destinati alla locazione.
Testo in vigore dal 7 marzo 1949 al 18 marzo 1949
