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Meta' degli alloggi costruiti dalla Gestione I.N.A.-Casa sara' assegnata in proprieta' e meta' sara' destinata alla locazione. I criteri di preferenza per l'assegnazione, sia in proprieta' che in locazione, saranno stabiliti dal regolamento. I lavoratori, che abbiano pagata almeno una mensilita' di contributo, possono, nel termine che per ciascun anno sara' fissato dal Comitato, prenotarsi presso l'I.N.A.-Casa per l'assegnazione di un alloggio in proprieta' a norma dell'art. 14. ((Annualmente si procedera' altresi')) all'assegnazione degli alloggi destinati alla locazione.

Testo in vigore dal 18 marzo 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 marzo 1949

Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1949 al 18 marzo 1949. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… l'I.N.A.-Casa per l'assegnazione di un alloggio in proprieta' a norma dell'art. 14. Annualmente si tolto: provvedera' aggiunto: procedera' altresi' all'assegnazione degli alloggi destinati alla locazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-02-28;43~art13 · fonte del testo