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L'assegnazione degli alloggi destinati ad essere trasferiti in proprieta' avverra' a mezzo di promessa di vendita con consegna, immediata e pagamento rateale. L'assegnatario otterra' la libera proprieta' dell'alloggio al termine di 25 anni, durante i quali corrispondera' rate mensili costanti comprensive del prezzo dell'alloggio e di una quota proporzionale delle spese generali della Gestione I.N.A.-Casa, al netto del valore capitale del contributo statale dell'uno per cento di cui all'art. 22. L'obbligo del pagamento delle rate, previste dal comma precedente, decorre dal primo del mese successivo alla comunicazione fatta all'interessato che la sua domanda di prenotazione e' stata accolta. Sara' all'uopo fissata una rata provvisoria, salvo conguaglio a costruzione ultimata. E' in facolta' dell'assegnatario di procedere in qualsiasi momento al riscatto anticipato del debito residuo, nonche' di fare versamenti, oltre quelli mensili obbligatori, a decurtazione del suo debito purche' ciascun versamento non sia inferiore a lire centomila.

Testo in vigore dal 7 marzo 1949 al 15 febbraio 1958

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