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L'assegnatario potra', alle condizioni e con le modalita' da stabilirsi nel regolamento, cedere l'assegnazione con promessa di vendita a favore di altro lavoratore, che abbia pagata una intera annualita' di contributo, e non abbia avuto in assegnazione alcun alloggio. La cessione fatta in difformita' delle disposizioni del regolamento e' nulla di pieno diritto.

Testo in vigore dal 7 marzo 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-02-28;43~art15 · fonte del testo