Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 119/1964

    Questione infondata
    22 dicembre 1964

    La legge 28 febbraio 1949, n. 43, sostituita di recente da altra legge e contenente un piano per la costruzione di case per lavoratori, rispettava pienamente la riserva di legge contenuta nell'art. 23 della Costituzione. La legge disponeva, infatti, che le somme necessarie ad attuare il piano si dovevano raccogliere sotto forma di contributi obbligatori gravanti su datori di lavoro e su prestatori d'opera, appartenenti a determinate categorie (industria, commercio ecc.), e soprattutto sullo Stato. La legge indicava, inoltre, le persone e gli enti soggetti all'obbligo, la misura precisa del contributo, le principali modalità e il tempo d'esazione e l'istituto preposto alla gestione dei fondi. La norma di cui all'art. 5 della legge cit., non violava l'art. 42 della Costituzione, poiché la prestazione imposta dalla legge non era ne' arbitraria o irragionevole ne' una specie di espropriazione senza indennizzo. L'obbligo del contributo previsto dal citato art. 5 non trovava la sua causa e la sua giustificazione in un corrispettivo diretto e concreto di assicurare a chi versa tale contributo, ma aveva una propria giustificazione in quei benefici ai quali attingevano soprattutto certe categorie di soggetti (maggiori occasioni di lavoro per i prestatori d'opera; possibilità di conseguire un alloggio per tutti i lavoratori che versavano il contributo, compresi i proprietari di casa se ne avessero perduta la proprietà o si fossero trasferiti in altra sede).

    Art. 23 cost. · Art. 42 cost. · Art. 5 Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia, agevolando la costruzione di case per lavoratori

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1949 al 22 dicembre 2008. 229 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Per la costituzione dei fondi necessari all'attuazione del piano previsto dall'art. 1, per ciascun anno del settennio che si inizia col primo del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge:

tolto: a) lo Stato versera', un contributo pari al 4,30 per cento del complesso dei contributi di cui alle successive lettere b) e c), oltre il contributo di cui all'art. 22 per il periodo successivo alla data di assegnazione degli alloggi;

tolto: b) i dipendenti - comunque qualificati - dell'industria, del commercio, del credito e delle assicurazioni, dei trasporti, di aziende giornalistiche o editoriali, nonche' delle Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e di ogni altro Ente pubblico verseranno un contributo pari allo 0,60 per cento delle loro retribuzioni mensili;

tolto: c) i privati e gli Enti pubblici, datori di lavoro alle persone contemplate alla precedente lettera b), escluse le Amministrazioni dello Stato, delle Province, dei Comuni e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, verseranno un contributo pari all'1,20 per cento delle retribuzioni mensili corrisposte ai propri dipendenti. I contributi di cui alle lettere b) e c) devono calcolarsi sulla retribuzione globale netta, comprensiva di tutti gli elementi ordinari e straordinari della retribuzione, con esclusione degli assegni familiari, dell'indennita' di caropane, della indennita' di mancata mensa, delle indennita' di trasferta, della gratifica natalizia comunque denominata, o delle mensilita' eccedenti la dodicesima.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-02-28;43~art5 · fonte del testo