Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1949 al 22 dicembre 2008. 180 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: All'assegnatario non assicurato, che muoia durante il periodo di pagamento rateale dell'alloggio, succedono nei relativi diritti i suoi eredi. Essi sono obbligati solidalmente alla corresponsione delle rate residue fin quando, con atto di divisione, i diritti sull'alloggio non siano attribuiti ad uno solo degli eredi, che restera' obbligato a detta corresponsione. All'assegnatario o ai suoi aventi causa, che si rendano morosi nel pagamento delle rate per tre mensilita' consecutive, la Gestione I. N.A.-Casa intimera' ordine di pagamento entro il termine di 30 giorni, sotto pena di dichiarazione di decadenza. Questa, quando ne ricorrano gli estremi, sara' pronunciata dalla Gestione I.N.A.-Casa e determinera' la perdita del diritto all'alloggio. Resosi, in tal guisa, disponibile l'alloggio, la Gestione I. N.A.-Casa lo assegnera' ad altro lavoratore, secondo le norme della presente legge. Il nuovo assegnatario sara' tenuto a rimborsare quello dichiarato decaduto delle somme gia' versate, dedotta una quota per l'uso dell'alloggio, da stabilirsi dalla Gestione I.N.A.-Casa. Il rimborso avverra' a rate mensili, entro il periodo di tempo ancora occorrente per l'estinzione del debito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-02-28;43~art17 · fonte del testo