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Per l'esecuzione delle operazioni previste dalla presente legge e' costituita presso l'istituto nazionale delle assicurazioni una gestione autonoma, munita di propria personalita' giuridica e denominata Gestione I.N.A.-Casa. Spetta alla Gestione I.N.A.- Casa dare esecuzione alle deliberazioni adottate dal Comitato ed a tale effetto ad essa competono la formazione e sottoscrizione dei contratti ed atti di qualsiasi specie, nonche' il rilascio di procure generali o speciali. L'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e il compimento dei relativi atti da parte della Gestione I.N.A.-Casa si presumono, senza l'onere di documentare il contenuto di tali deliberazioni, conformi alle medesime nei confronti dei terzi e degli uffici ipotecari, di registro e di ogni altro pubblico ufficio. La gestione I.N.A.- Casa e' posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il bilancio annuale, chiuso al 30 giugno di ogni anno, e' presentato per l'approvazione, entro il mese di ottobre al Ministro per il tesoro insieme con la relazione del Comitato e del Collegio dei revisori dei conti, di cui agli articoli 1 e 4 della presente legge. Il bilancio e' presentato al Parlamento in allegato al rendiconto generale dello Stato. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 febbraio 1963, n.60
3La L. 14 febbraio 1963, n.60 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Gestione I.N.A.-Casa prevista dall'articolo 2 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e' soppressa, ed e' istituita la Gestione case per lavoratori secondo le norme di cui al Titolo II della presente legge."
Testo in vigore dal 3 marzo 1963 al 22 dicembre 2008
