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Dopo i primi sette anni, il Comitato provvedera' a predisporre in ciascun anno un piano per la costruzione di nuovi alloggi con i fondi che affluiranno dai versamenti delle rate da parte degli assegnatari di case in proprieta', dagli avanzi netti delle locazioni degli alloggi, di cui all'art. 19, e dal contributo statale previsto dal successivo art. 22. Gli alloggi costruiti ai sensi del comma precedente saranno destinati secondo le norme degli articoli 13, 14 e 19. Le rate per gli assegnatari in proprieta' degli alloggi costruiti dall'ottavo anno in poi non godranno del contributo statale dell'uno per cento, di cui all'art. 22.

Testo in vigore dal 7 marzo 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-02-28;43~art20 · fonte del testo