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I datori di lavoro che non adempiano agli obblighi previsti dagli articoli 5 e 7, sia per i versamenti dovuti a titolo proprio, sia per i contributi a carico dei propri dipendenti, che essi hanno l'obbligo di trattenere e di versare, sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con la multa fino ad un massimo di L. 500.000. Le somme pagate a titolo di multa vanno in aumento dei fondi della Gestione.

Testo in vigore dal 7 marzo 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1949-02-28;43~art26 · fonte del testo