Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1949 al 22 dicembre 2008. 97 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: E' data facolta' ai Comuni di applicare una imposta a carico di coloro che occupano, a qualsiasi titolo, appartamenti con un numero di vani di abitazione, esclusi i servizi, eccedente le necessita' del complesso familiare. L'imposta sara' applicabile sino al 31 dicembre 1955 ed il provento sara' destinato ad incremento del fondo per l'esecuzione del piano nel Comune che applica il tributo. Con separato provvedimento di legge saranno fissati i caratteri dell'imposta, i termini di riscossione, il limite massimo delle aliquote ed il rapporto tra il numero dei vani, la composizione e le esigenze del complesso familiare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-02-28;43~art6 · fonte del testo