Le macchine contrassegnate sono vendute o locate ai sensi dell'articolo 1 con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Il venditore o il locatore devono consegnare alla controparte un certificato di origine dal quale risultino i nomi dei contraenti, le condizioni di vendita e le clausole contrattuali.
Testo vigente dal 14 dicembre 1965
