I contratti stipulati a norma e per gli effetti di cui agli articoli precedenti, nonche' gli atti costitutivi di privilegio, devono, a richiesta di parte, essere trascritti su apposito registro dal cancelliere del tribunale indicato nell'articolo 1. Sono del pari soggetti a trascrizione i contratti previsti dal successivo articolo 7. Nel registro della cancelleria dovranno essere indicati la data e gli estremi dei contratti di cui agli articoli 1 e 7 con l'indicazione delle generalita' dei contraenti, nonche' quella della localita' in cui sara' installata o utilizzata la macchina. La trascrizione effettuata ai sensi della presente legge rende opponibile la riserva dalla proprieta', o dei diritti del locatore, nonche' il privilegio legale, ai terzi acquirenti che hanno trascritto o iscritto l'acquisto del loro diritto posteriormente alla trascrizione stessa.

Testo vigente dal 14 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-11-28;1329~art3 · fonte su Normattiva