Gli atti previsti dalla presente legge si rilasciano in originale. Essi, inoltre, per un triennio dalla data in cui ha effetto la presente legge, sono esenti da registrazione e dall'imposta di bollo. Le cambiali emesse ai sensi della presente legge sono soggette alla tassa di bollo di lire 1000 quale che sia il loro importo e la loro scadenza.

Testo vigente dal 14 dicembre 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-11-28;1329~art13 · fonte su Normattiva