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[1]Al primo periodo dell'art. 35 della legge sull'avanzamento nel Regio esercito 2 luglio 1906, n. 254, modificato con la legge 6 marzo 1898, n. 50, e' sostituito il seguente:
[2]«Nell'arma dei carabinieri Reali i posti vacanti nel grado di tenente sono occupati, per due terzi dai sottotenenti dell'arma e per un terzo dai tenenti tratti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio».
Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 11 aprile 1915
