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[1]Al primo periodo dell'art. 35 della legge sull'avanzamento nel Regio esercito 2 luglio 1906, n. 254, modificato con la legge 6 marzo 1898, n. 50, e' sostituito il seguente:
[2]((«Nell'arma dei carabinieri Reali i posti vacanti nell'organico dei subalterni sono occupati per un terzo da sottufficiali dell'arma nominati, sottotenenti e per due terzi da tenenti effettivi o di complemento di fanteria cavalleria, artiglieria e genio che posseggano i requisiti stabiliti dal regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento.
[3]In difetto di elementi idonei di una delle anzidette specie, le vacanze potranno essere occupate con elementi dell'altra.
[4]I sottotenenti dei carabinieri Reali sono promossi tenenti al termine del terzo anno di grado»)).
Testo in vigore dal 16 dicembre 1919 al 16 dicembre 2009
