L'intelaiatura portante deve essere incastrata nel telaio orizzontale di base, il quale a sua volta deve essere di norma incassato nel terreno naturale. Se il telaio riposa sui muri di fondazione, questi debbono avere una risega rispetto al telaio stesso non inferiore a centimetri 15 per parte. Il telaio puo' essere omesso se i plinti sono incassati nella roccia dura. La muratura di riempimento delle intelaiature deve essere eseguita con le modalita' di cui al successivo articolo 13. Per tale riempimento puo' essere impiegata anche la muratura in mattoni forati con malta cementizia o idraulica o altro materiale di cui all'articolo 9. Nel caso di edifici nei quali l'altezza di uno o piu' piani sia superiore ai metri 5,00, le murature di tamponamento debbono sempre essere interrotte da cordoli orizzontali di cemento armato, distanti non piu' di metri 3,00 da asse ad asse, collegati con i montanti della intelaiatura principale, oltre la listatura prescritta dal successivo articolo 13 per la muratura, in pietrame. Per quanto riguarda i tramezzi interni valgono le prescrizioni di cui all'articolo 10, lettera f), per l'una e per l'altra categoria.

Testo vigente dal 22 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-25;1684~art11 · fonte su Normattiva