Art. 22 — Modalità esecutive per le riparazioni degli edifici non intelaiati
Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quegli stabili che siano suscettibili di riparazioni organiche ai sensi dell'articolo I criteri tecnici da seguire nelle riparazioni, sono stabiliti, caso per caso, tenute presenti le condizioni generali dei fabbricati e specialmente quelle riguardanti le strutture portanti di essi e del loro organismo generale. In ogni caso debbono essere osservate le seguenti disposizioni:
- 1)i fabbricati che abbiano fondazioni lesionate od insufficienti possono essere riparati solo quando le fondazioni stesse siano suscettibili di riparazioni o di rinforzi;
- 2)le volte esistenti debbono, di regola, essere demolite tuttavia possono essere tollerate a condizione espressa che non siano lesionate e non siano impostate su muri che, pur non dovendo essere demoliti, presentino lesioni tali da non potersene garantire la stabilita' anche dopo eseguiti i rafforzamenti e le riparazioni di cui alle seguenti prescrizioni, e purche' sia provveduto ad eliminare le spinte con l'apposizione di robuste cinture, chiavi e tiranti. In ogni caso, debbono sostituirsi con strutture non spingenti le volte in sommita' degli edifici a piu' piani;
- 3)le murature lesionate, che presentino strapiombo oppure fessurazioni diffuse o che si manifestino non eseguite a regola d'arte, debbono essere demolite;
- 4)quelle che non presentino i caratteri anzidetti possono essere riparate, riprendendone la costruzione, per ciascuna lesione, con muratura da farsi esclusivamente con mattoni e malta cementizia immorsata a regola d'arte con la parte sana;
- 5)e' vietato l'impiego di archi muratura per puntellamento e collegamento di muri;
- 6)gli edifici lesionati e non costruiti col sistema intelaiato o baraccato, previamente ridotti in altezza, uve le loro condizioni statiche lo richiedono, debbono essere rafforzati da collegamenti verticali di ferro o di cemento armato, correnti dalle fondazioni alla sommita', e rilegati da cinture, parimenti di ferro o di cemento armato, al piano della risega di fondazioni ed a quelli dei solai della gronda in modo da formare una intelaiatura esterna. Detti collegamenti debbono essere ubicati in corrispondenza di tutti gli spigoli dell'edificio e degli innesti dei muri portanti interni trasversali o di spina e, comunque, a distanza non maggiore di metri 6 l'uno dall'altro;
- 7)le scale in muratura ed a sbalzo debbono essere sostituite con scale in cemento armato o ferro;
- 8)i tetti debbono essere resi non spingenti;
- 9)gli attici, le cornici, i balconi e le strutture sovrastanti ai piani di gronda, debbono essere ridotti in conformita' a quanto prescritto dall'articolo 13, lettera C) e lettera G) e le condutture di cui allo stesso articolo, lettera I), debbono essere disposte in modo da con intaccare le murature, anzi da permettere la intelaiatura.
Testo vigente dal 22 dicembre 1962
