La riparazione degli edifici danneggiati dev'essere diretta a conseguire condizioni di stabilita' migliori di quelle preesistenti al terremoto, al fine di assicurare una maggiore resistenza degli edifici all'eventuale ripetersi delle scosse. Le riparazioni organiche, intese a modificare o consolidare le strutture resistenti degli edifici o di loro parti essenziali, devono essere eseguite in conformita' delle disposizioni della presente legge. Quando il terreno sul quale esiste un edificio da riparare non offra le garanzie richieste dal precedente articolo 5 per l'impianto di nuova costruzione, la riparazione non puo' essere consentita. E' inoltre vietata la riparazione, nonche' la destinazione ad abitazione degli edifici danneggiati esistenti nelle localita' dei Comuni e delle frazioni designate nella tabella n. 6 allegata al testo unico approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e nelle tabelle allegate ai decreti luogotenenziali 22 agosto 1915, numero 1294, e 25 gennaio 1917, n. 243, ed in tale caso detti edifici dovranno considerarsi, a tutti gli effetti, come distrutti, a meno che i proprietari non abbiano gia' beneficiato di tale trattamento. Tuttavia, per gli edilici esistenti nelle predette localita' su appicchi di roccia compatta, puo' estendersi, anche per le riparazioni, la disposizione contenuta nel terzo comma dell'articolo 5, sempreche', con la limitazione di distanza imposta da detto comma, riesca praticamente possibile eseguire dette riparazioni, nel senso che la rimanente parte del fabbricato resti utilizzabile.

Testo vigente dal 22 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-25;1684~art20 · fonte su Normattiva