Art. 24 — Edifici di speciale importanza artistica
Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di riparazione in edifici o manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprieta', restano ferme le disposizioni stabilite dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1689, e 29 giugno 1939, n. 1197.
Testo vigente dal 22 dicembre 1962
