Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Art. 23 — Validità esecutive per le riparazioni degli edifici intelaiati
Le membrature degli edifici intelaiati che presentino lesioni tali da renderle inutilizzabili, debbono essere demolite e ricostruite unitamente alle altre membrature ad esse connesse nella stessa funzione portante.
Testo vigente dal 22 dicembre 1962
