Art. 32 — Esecuzione d'ufficio
Qualora il condannato non ottemperi all'ordinamento all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, l'Ufficio del genio civile provvede, se del caso, con l'assistenza della forza pubblica, a spese del condannato.
Testo vigente dal 22 dicembre 1962
