Art. 33 — Competenza del provveditore alle opere pubbliche
Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, l'ordine di demolizione o le prescrizioni di cui all'articolo 31, terzo comma, sono dati con provvedimento definitivo dal provveditore regionale alle opere pubbliche sentito il Comitato tecnico amministrativo.
Testo vigente dal 22 dicembre 1962
