Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Art. 34 — Comunicazione del provvedimento al Genio civile

Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente Ufficio del genio civile entro quindici giorni da quello in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile o il decreto e' divenuto esecutivo.

Testo vigente dal 22 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-25;1684~art34 · fonte su Normattiva