Art. 34 — Comunicazione del provvedimento al Genio civile
Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente Ufficio del genio civile entro quindici giorni da quello in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile o il decreto e' divenuto esecutivo.
Testo vigente dal 22 dicembre 1962
