Gli ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 38, appena accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale trasmettendolo immediatamente all'Ufficio del genio civile competente. L'ingegnere capo di detto Ufficio, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale al pretore con le sue deduzioni.

Testo vigente dal 22 dicembre 1962

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 78/1976

    Questione infondata
    8 aprile 1976

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, l. 25 novembre 1962, n. 1684, nella parte in cui non prevede, in ordine alle violazioni delle norme previste dalla legge antisismica, che agli accertamenti di carattere tecnico disposti dall'ingegnere capo del genio civile, assista il difensore dell'imputato, in quanto identica questione, proposta nei medesimi termini, è stata già ritenuta infondata con sentenza n. 145 del 22 maggio 1974 sul rilievo che al caso, in base ai principi, risultano applicabili le norme che assicurano le garanzie di difesa. Cfr.: ord. nn. 294 del 1974 e 77 del 1975.

    Art. 24 cost. · Art. 29 Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche

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  • Ordinanza n. 77/1975

    Questione infondata
    25 marzo 1975

    È manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962 n. 1684 (contenente "Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche"), già dichiarata infondata con sentenza n. 145 del 1974 e manifestamente infondata con ordinanza n. 294 del 1974, senza che siano stati allegati o sussistano motivi che inducano a modificare le predette decisioni.

    Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche

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  • Ordinanza n. 294/1974

    Questione infondata
    27 dicembre 1974

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, secondo comma, della legge 25 novembre 1962, n. 1684 (nella parte in cui consente all'ingegnere capo del genio civile di compiere accertamenti di carattere tecnico in ordine alle violazioni delle norme previste dalla legge antisismica) già dichiarata infondata con la sentenza n. 145 del 22 maggio 1974.

    Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1962-11-25;1684~art29 · fonte su Normattiva