Non è fondata, con riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, nella parte in cui consente all'ingegnere capo del genio civile di compiere accertamenti di carattere tecnico in ordine alle violazioni delle norme previste dalla legge antisismica. Ed invero, la norma impugnata, che si limita ad attribuire al predetto funzionario il potere di compiere determinati atti istruttori, nulla stabilisce in ordine alla disciplina processuale di tali atti, i quali pertanto vanno effettuati applicando le disposizioni generali che, secondo la tipologia per essi prevista, sono stabilite dal codice di procedura penale, anche per ciò che concerne la tutela dei diritti di libertà assicurati dalla Costituzione. Ne deriva, che "gli accertamenti di carattere tecnico", cui è autorizzato l'ingegnere capo del genio civile, vanno compiuti con il rispetto delle norme sancite per l'istruzione formale e quindi con tutte le garanzie del diritto di difesa alla stregua dell'art. 225 c.p.p. (nel testo di cui alla legge 18 marzo 1971 n. 62) e dell'art. 223 dello stesso codice, nella formulazione risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 1969.
Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 29 Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche