Art. 27 — Registro delle denunzie dei lavori
In ogni Comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui all'articolo precedente. Il registro dev'essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari dell'Ufficio del genio civile ed agli altri ufficiali ed agenti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 38.
Testo vigente dal 22 dicembre 1962
