In ogni Comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui all'articolo precedente. Il registro dev'essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari dell'Ufficio del genio civile ed agli altri ufficiali ed agenti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 38.

Testo vigente dal 22 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-25;1684~art27 · fonte su Normattiva