Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Art. 42 — Opere eseguite a cura del Genio militare
Le disposizioni contenute negli articoli dal 25 al 40 della presente legge non si applicano alle opere che, ai sensi delle vigenti norme, si eseguono a cura del Genio militare.
Testo vigente dal 22 dicembre 1962
