Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1965 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Per assicurare la completa attuazione dei programmi costruttivi di alloggi popolari finanziati ai sensi delle, leggi 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni, 31 luglio 1954, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, 9 agosto 1954, n. 640, 1 agosto 1957, n. 687, 28 luglio 1961, n. 705, 27 gennaio 1962, n. 7, e 23 dicembre 1962, n. 1844, e' autorizzata la spesa di lire 17 miliardi. La somma di lire 17 miliardi di cui al comma precedente sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 7 miliardi nell'anno finanziario 1965, e di lire 10 miliardi nel 1966.

Testo in vigore dal 6 aprile 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-03-29;218~art1 · fonte del testo