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E' autorizzato l'aumento dei limiti d'impegno, di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1965, per provvedere alla integrazione di contributi in annualita' gia' concessi per la costruzione di alloggi popolari in corso di realizzazione o gia programmati ma non ancora iniziati. ((Per le societa' cooperative l'integrazione di cui al comma precedente e' limitata ai progetti ammessi a contributo ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 195, anche se la costruzione e' gia' stata ultimata o collaudata)). Le annualita' occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dai commi precedenti saranno stanziate negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965 e fino al 1999.
Testo in vigore dal 12 agosto 1967 al 22 dicembre 2008
