Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 agosto 1967 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

E' autorizzato l'aumento dei limiti d'impegno, di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1965, per provvedere alla integrazione di contributi in annualita' gia' concessi per la costruzione di alloggi popolari in corso di realizzazione o gia programmati ma non ancora iniziati. ((Per le societa' cooperative l'integrazione di cui al comma precedente e' limitata ai progetti ammessi a contributo ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 195, anche se la costruzione e' gia' stata ultimata o collaudata)). Le annualita' occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dai commi precedenti saranno stanziate negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965 e fino al 1999.

Testo in vigore dal 12 agosto 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 1967

Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1965 al 12 agosto 1967. 10 parole aggiunte.

… ai progetti ammessi a contributo ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 195aggiunto: , anche se la costruzione e' gia' stata ultimata o collaudata. Le annualita' occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dai commi precedenti saranno …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-03-29;218~art2 · fonte del testo