Il Ministero della pubblica istruzione puo' concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre. La corresponsione dei sussidi prevista dal precedente comma e' subordinata alla esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi cui il sussidio si riferisce che sara' controllata dai provveditori agli studi.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88~art6 · fonte del testo