Art. 6 — Sussidi
Il Ministero della pubblica istruzione puo' concedere sussidi per le scuole allo scopo di adattare e arredare i locali destinati a palestre. La corresponsione dei sussidi prevista dal precedente comma e' subordinata alla esecuzione dei lavori o alla fornitura degli attrezzi o arredi cui il sussidio si riferisce che sara' controllata dai provveditori agli studi.
Testo vigente dal 6 marzo 1958
