Provvedimenti per l'educazione fisica

Art. 7 — Organizzazione dei servizi centrali

E istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione alle dipendenze del Ministro, il servizio centrale per l'educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie statali dei vari ordini e gradi.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88~art7 · fonte del testo