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Il Genio civile provvede, all'atto stesso del trasferimento degli assegnatari nei nuovi alloggi, ai lavori necessari per la demolizione delle baracche e simili esistenti sul suolo di proprieta' dello Stato e di altri Enti pubblici nonche' alla ostruzione delle grotte, caverne e simili. Chiunque rimuove o comunque manomette le opere suddette e' escluso dall'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge. La spesa occorrente per l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo grava sui fondi autorizzati con l'art. 18.

Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;640~art10 · fonte del testo