Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1954 al 16 dicembre 2010. 146 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I locatari devono effettivamente occupare gli alloggi entro il termine massimo di quindici giorni dalla data della consegna, sotto pena di decadenza. E' vietato di cedere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma l'uso degli alloggi. L'Istituto gestore puo', per eccezionali motivi, consentire la cessione parziale dell'alloggio a favore di parenti fino al quarto grado dei locatario. L'inadempienza importa la revoca dell'assegnazione e lo sfratto dall'alloggio. L'Istituto gestore prima di pronunciare la revoca dell'assegnazione notifica, al locatario l'intimazione di far sgomberare i locali occupati entro il termine massimo di trenta giorni dalla notifica. La revoca dell'assegnazione e' dichiarata, con ordinanza motivata, dal presidente dell'Istituto gestore. Tale ordinanza ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge; all'esecuzione dello sfratto si provvede a mezzo del personale dell'Ente gestore, il quale puo' richiedere direttamente l'assistenza della Forza pubblica, che e' tenuta a dare il suo ausilio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-08-09;640~art9 · fonte del testo