Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1954 al 16 dicembre 2010. 146 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: I locatari devono effettivamente occupare gli alloggi entro il termine massimo di quindici giorni dalla data della consegna, sotto pena di decadenza. E' vietato di cedere a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma l'uso degli alloggi. L'Istituto gestore puo', per eccezionali motivi, consentire la cessione parziale dell'alloggio a favore di parenti fino al quarto grado dei locatario. L'inadempienza importa la revoca dell'assegnazione e lo sfratto dall'alloggio. L'Istituto gestore prima di pronunciare la revoca dell'assegnazione notifica, al locatario l'intimazione di far sgomberare i locali occupati entro il termine massimo di trenta giorni dalla notifica. La revoca dell'assegnazione e' dichiarata, con ordinanza motivata, dal presidente dell'Istituto gestore. Tale ordinanza ha forza di titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge; all'esecuzione dello sfratto si provvede a mezzo del personale dell'Ente gestore, il quale puo' richiedere direttamente l'assistenza della Forza pubblica, che e' tenuta a dare il suo ausilio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;640~art9 · fonte del testo