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Il termine di cui all'art. 8, 5° comma, della predetta legge urbanistica e' ridotto a due anni, salvo la facolta' del Ministero dei lavori pubblici di concedere, in casi di comprovata necessita', una proroga, non superiore comunque a due anni. Per i Comuni inclusi in elenchi gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di due anni di cui al comma precedente decorre dalla data medesima.

Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 30 aprile 1959

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;640~art17 · fonte del testo