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((Il termine di cui all'art. 8, quinto comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e' ridotto a due anni, salvo la facolta', del Ministero dei lavori pubblici di prorogarlo, in casi di comprovata necessita', per un periodo non superiore, nel complesso, a tre anni)).

Testo in vigore dal 30 aprile 1959 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 1959

Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1954 al 30 aprile 1959. 44 parole tolte, 19 parole aggiunte.

Il termine di cui all'art. 8, tolto: 5° aggiunto: quinto comma, della tolto: predetta legge urbanistica aggiunto: legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e' ridotto a due anni, salvo la facolta'aggiunto: , del Ministero dei lavori pubblici di tolto: concedere aggiunto: prorogarlo, in casi di comprovata necessita', tolto: una proroga, non superiore comunque a due anni. Per i Comuni inclusi in elenchi gia' approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di due anni di cui al comma precedente decorre dalla data medesima aggiunto: per un periodo non superiore, nel complesso, a tre anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-08-09;640~art17 · fonte del testo