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Per la costruzione delle case di cui all'art. 1, e' autorizzata la spesa, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, di lire 8 miliardi per l'esercizio 1953-54, di lire 10 miliardi per l'esercizio 1954-55 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1955-56 al 1960-61 compreso. Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi. All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1953-54, sara' fatto fronte con una corrispondente aliquota degli introiti derivanti dal provvedimento riguardante l'istituzione di un'imposta sulle societa' e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari. La spesa di lire 10 miliardi relativa all'esercizio finanziario 1954-55 fara' carico ai fondo globale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 12 novembre 1957

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;640~art18 · fonte del testo