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((Per la costruzione delle case di cui all'art. 1 e' autorizzata la spesa, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, di lire 8 miliardi per l'esercizio 1953-1954, di lire 10 miliardi per l'esercizio 1954-55, di lire 25 miliardi per l'esercizio 1955-56, di lire 20 miliardi per l'esercizio 1956-57, di lire 26 miliardi per l'esercizio 1957-58, di lire 29 miliardi per l'esercizio 1958-59 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61)). Le somme non impegnate in un esercizio sono utilizzabili negli esercizi successivi. All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1953-54, sara' fatto fronte con una corrispondente aliquota degli introiti derivanti dal provvedimento riguardante l'istituzione di un'imposta sulle societa' e modificazioni in materia di imposte indirette sugli affari. La spesa di lire 10 miliardi relativa all'esercizio finanziario 1954-55 fara' carico ai fondo globale di cui al capitolo 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 12 novembre 1957 al 16 dicembre 2010
