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I lavori sono autorizzati con decreto del Ministro per i lavori pubblici. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e i relativi lavori sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. Per la determinazione delle indennita' di espropriazione si applicano le norme contenute nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892. I progetti di costruzione, sino all'importo di 200 milioni, sono sottoposti all'esame e parere dei Comitati tecnico-amministrativi dei Provveditorati alle opere pubbliche, nelle cui circoscrizioni territoriali gli alloggi debbono sorgere; quelli d'importo superiore sono sottoposti all'esame e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 1 gennaio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;640~art5 · fonte del testo